Da domani non sarà più obbligatorio esporre il tagliando assicurativo sul parabrezza dell’auto

«Da domani non sarà più obbligatorio esporre il tagliando assicurativo sul parabrezza dell’auto, perché il controllo della copertura verrà effettuato attraverso la verifica della targa». Lo ricorda l’Ania, aggiungendo che «le forze dell’ordine, nel corso dei posti di blocco, potranno verificare in pochi secondi se il numero di targa è presente nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione civile e sanzionare gli evasori». «Inoltre», spiega l’Ania, «la copertura assicurativa potrà essere verificata anche attraverso i dispositivi di rilevazione a distanza», non appena omologati. Ania ricorda infine che «è obbligatorio tenere sempre a bordo del veicolo il certificato di assicurazione.

Decreto Legge del 24/03/2012 n. 27

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Come si calcola il danno da ritardato adempimento dell'obbligo di risarcire il danno?

Il danno da ritardato adempimento dell'obbligo di risarcire il danno va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione ed il credito espresso in moneta dell'epoca dell'illecito. Tali interessi si produrranno dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella di consolidamento dei postumi) a quella di liquidazione; dopo tale data, il coacervo di capitale e danno da mora, ormai trasformato in una obbligazione di valuta, inizierà a produrre interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c.




Cassazione civile sez. III, 10/10/2014 n. 21396

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La PA risponde del fatto illecito dei propri dipendenti se tra la condotta causativa e le funzioni esercitate dal dipendente esiste nesso di occasionalità necessaria?

La pubblica amministrazione risponde infatti del fatto illecito dei propri dipendenti tutte le volte che tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente esista un nesso di occasionalità necessaria, e quest'ultimo sussiste tutte le volte che il pubblico dipendente non abbia agito come semplice privato per fini esclusivamente personali e del tutto estranei all'Amministrazione, ma abbia tenuto una condotta anche solo indirettamente ricollegabile alle attribuzioni proprie dell'agente; è stato confermato, nella specie, l'obbligo risarcitorio in capo al ministero per la condotta di un poliziotto, che aveva sparato un colpo per sedare una rissa, colpendo una persona; la Corte ha sottolineato che seppur fuori servizio, la condotta dell'agente si trovava collegata da un nesso di occasionalità necessaria con la sua attività di agente di P.S.

Cassazione civile sez. III, 10/10/2014 n. 21408

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Responsabilità ex art 20151 c.c. – responsabilità del custode per fatto del terzo

La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè dei fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.In tale inquadramento della relazione causale si pone l'effetto esimente del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, integrante il fortuito, con la conseguenza che, sul piano processuale, tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda l'allegazione del fortuito. In particolare per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, 30 settembre 2014 n. 20619

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Trasporto internazionale di merci su strada

L'art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.) attribuisce, al pari dell'art. 1689 cod. civ., la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.

Cassazione civile sez. III del 30/01/2014 n. 2075

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